Gli accordi recepiti nella sentenza di divorzio sono legge tra le Parti
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Sono inapplicabili agli ex coniugi
i criteri di interpretazione ed applicazione del contratto
agli accordi sulla base dei quali
è stata emanata una sentenza di divorzio
«La circostanza che, ai fini della disciplina dei rapporti tra i coniugi e di quelli con la prole, la sentenza (sia in tema di separazione personale, che di divorzio) abbia tenuto conto delle concordi indicazioni delle parti, non consente di attribuire natura negoziale alle condizioni in essa stabilite, il cui recepimento costituisce il risultato di un'autonoma valutazione giudiziale, soprattutto nella parte avente ad oggetto l'affidamento della prole e la determinazione del contributo dovuto per il suo mantenimento, in ordine ai quali le richieste dei genitori non assumono carattere vincolante, perché il giudice del merito deve ispirarsi, nelle relative scelte, all'esclusivo interesse della prole (cfr., Cass. n. 20055/2017, Cass. n. 10659/1992) e, quindi, valutare, anche in occasione della sottoposizione dell'accordo, la rispondenza dello stesso a detti criteri».
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, Sez. I, Ord., (data ud. 11/05/2023) 04/07/2023, n. 18785, decidendo su una vicenda avente ad oggetto gli accordi che i genitori, in sede di divorzio, avevano raggiunto in ordine al mantenimento della figlia, impegnandosi il padre al versamento alla madre di una complessiva somma, parte della quale, nella misura concordata, sarebbe dovuta restare sul conto corrente intestato alla figlia sino al raggiungimento da parte della Stessa questa dell’età di venticinquenni anni.
Trasferitasi presso il padre, la figlia perde il diritto al mantenimento, essendo questo divenuto diretto; almeno questo è ciò che concordemente sostengono i genitori, per quanto riguarda la parte fruita mensilmente e non invece quella accantonata.
Materia del contendere è la decorrenza della revoca, considerato che la stessa dipendeva da un fatto sopravvenuto, il trasferimento, appunto della figlia, avvenuto nel corso del giudizio di appello nel quale è stata disposta, tuttavia non a decorrere dal provvedimento che definisce il giudizio ma dal momento antecedente della sua verificazione.
Questi elementi sono stati riportati alla Corte di Cassazione dalla madre la quale lamentava «la revoca dell'assegno di mantenimento è stata fatta retroagire, rispetto alla pronuncia, al mese di maggio 2020, con riferimento ad una circostanza di fatto – il mutamento della collocazione della figlia, trasferitasi presso il padre – Deduce che, al contrario, la revoca avrebbe dovuto divenire efficace solo dalla successiva data della pronuncia».
Dato anche l’importo dell’assegno la data di decorrenza costituiva motivo di particolare interesse in giudizio, sia pure per opposti motivi in capo al padre, tenuto al versamento, ed alla madre, avente diritto a riceverlo; quel che è risultato subito assai chiaro è che la Corte d’Appello ha applicato agli accordi dei coniugi i criteri interpretativi che sono previsti dalla legge in materia di contratti e non ha applicato la regola per la quale fintanto che una statuizione del Giudice è vigente, tempus regit actum, esattamente come avviene rispetto alla legge e nessun effetto diverso può ricondursi a quel provvedimento, se non al momento in cui lo stesso non risulti modificato o sostituito da altro. Trattasi evidentemente, in quest’ultimo caso della regola del giudicato che, per quanto rebus sic stantibus, ossia con la possibilità di successivi provvedimenti che, al mutare delle circostanze, subiscono la modifica dei loro contenuti, prevede comunque la stabilità delle regole in essi stabilite senza che il comportamento delle parti possa direttamente determinarne la cessazione o la modifica.
In altri termini se in un contratto la condotta di una delle Pariti è idonea a far venir meno il diritto in esso riconosciuto, salvo, in caso di disaccordo, l’intervento del giudice che accerterà il fatto ed il momento nel quale esso si è verificato, non così può accadere nel caso in cui venga costitutivamente modificato il contenuto di una sentenza. E ciò proprio per effetto del giudicato. La sentenza è legge tra le Parti e come una legge la sua vigenza è legata alla sua esistenza, fino alla sua disposta cessazione e su questo le Parti non hanno certo possibilità di intervento alcuno.
Il dubbio, che ha attraversato il giudizio di Corte d'Appello ove è stato commesso l’errore per il quale la Cassazione ha disposto il rinvio per una nuova decisione, è se il recepimento in sentenza di accordi delle Parti valga a consentire l'applicazione alla sentenza dei criteri ermeneutici previsti per l'applicazione del contratto. E la risposta è negativa per i seguenti motivi:
«Qualora l'accordo convenzionalmente raggiunto tra i coniugi abbia conseguito il suo riconoscimento con la sentenza - come nel presente caso -, è il giudicato (sia pure, rebus sic stantibus) a dover essere preso in considerazione. La natura del giudicato, quale regola del caso concreto, comportandone l'assimilabilità agli elementi normativi della fattispecie, esclude peraltro la possibilità di ricorrere, ai fini della sua interpretazione, ai criteri ermeneutici dettati per le manifestazioni di volontà negoziale, trovando invece applicazione, in via analogica, i principi dettati dall'art. 12 preleggi, e dovendosi quindi procedere alla ricostruzione del comando oggettivato nella sentenza attraverso l'integrazione del dispositivo con la motivazione che lo sostiene, avendo riguardo, ove residuino incertezze interpretative, anche alle domande proposte dalle parti, nonché alle risultanze degli atti processuali (Cass. n. 10174/2012; cfr. Cass. Sez. U. n. 11501/2008; Cass. n. 21961/2010; Cass. n. 1093/2007; Cass. n. 2721/2007).»
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The agreements incorporated into the divorce judgment
are binding between the Parties.
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"The criteria for interpreting and applying the contract
are not applicable to the agreements upon which the divorce judgment was based.
"The circumstance that, for the purpose of regulating the relations between spouses and those with their children, the judgment (both in terms of legal separation and divorce) has taken into account the joint indications of the parties, does not allow the conditions established in it to be considered as contractual in nature. The acceptance of these conditions is the result of an autonomous judicial evaluation, especially regarding the custody of the children and the determination of the contribution due for their maintenance. In these matters, the parents' requests do not assume a binding character, as the judge must be guided solely by the best interests of the children (see Cass. n. 20055/2017, Cass. n. 10659/1992) and must therefore assess, even when reviewing the agreement, its compliance with these criteria."
This is established by the Court of Cassation, Section I, Order, (hearing date: 11/05/2023), decided on 04/07/2023, no. 18785, in a case concerning the agreements that the parents reached during divorce proceedings regarding the maintenance of their daughter. The father committed to paying the mother a total amount, part of which was to remain in an account in the daughter's name until she reached the age of twenty-five.
After the daughter moved in with her father, she lost the right to maintenance since it became a direct obligation. This was the joint position of the parents, at least regarding the monthly support provided directly, but not the accumulated amount.
The dispute revolves around the effective date of the revocation of the maintenance, considering that it was dependent on a subsequent event - the daughter's relocation, which occurred during the appeal process. However, the revocation was not intended to be effective from the moment the judgment was rendered but rather from the date of the event preceding it. The mother brought this matter to the Court of Cassation, arguing that "the revocation of the maintenance allowance was retroactively applied, with respect to the judgment, to May 2020, concerning a factual circumstance - the daughter's change of residence to live with the father. She argues that, on the contrary, the revocation should have become effective only from the subsequent date of the judgment."
Given the significant amount involved in the maintenance allowance, the effective date was a matter of particular interest in court, albeit for opposing reasons between the father, obliged to pay, and the mother, entitled to receive it. It became clear immediately that the Court of Appeal applied interpretative criteria to the spouses' agreements as if they were contracts, rather than following the principle that as long as a Judge's ruling is in force (tempus regit actum), it remains unchanged unless modified or replaced by another ruling. This principle applies to the law, and no different effect can be attributed to the ruling unless it has been modified or replaced.
In contrast, when the content of a judgment is constitutionally modified, the principle of res judicata applies. This means that even if subsequent measures may modify the content due to changing circumstances, the rules established in the judgment remain stable, and the parties have no direct influence over their cessation or modification.
The doubt that arose during the Court of Appeal's proceedings, which led to the error that the Court of Cassation rectified through remanding for a new decision, is whether the inclusion of the parties' agreements in the judgment allows the application to the sentence of interpretative criteria intended for contract enforcement. The answer is negative for the following reasons:
"If the agreement reached between the spouses is recognized in the judgment - as in the present case - it is the res judicata (albeit rebus sic stantibus) that must be taken into consideration. The nature of res judicata, as a rule for the concrete case, which assimilates it to the normative elements of the case, precludes the possibility of resorting to interpretative criteria applied to the expressions of negotiable will, instead analogically applying the principles dictated by Art. 12 of the preliminary statutes. The command objectified in the judgment must be reconstructed through the integration of the operative part with the reasoning supporting it, taking into account, where there are interpretative uncertainties, the claims made by the parties and the findings of the trial proceedings (Cass. n. 10174/2012; see also Cass. Sez. U. n. 11501/2008; Cass. n. 21961/2010; Cass. n. 1093/2007; Cass. n. 2721/2007)."