Passa al contenuto principale

Pubblicazioni

L'accertamento tecnico preventivo nel giudizio di cassazione: quando la prova precostituita diventa utilizzabile anche contro chi non vi ha partecipato

L'accertamento tecnico preventivo

nel giudizio di cassazione:

quando la prova precostituita diventa utilizzabile

anche contro chi non vi ha partecipato

Cassazione civile, sez. II, sentenza 7 gennaio 2026, n. 342

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sintesi dei fatti di causa

La vicenda trae origine dall'acquisto, nel giugno 2005, di una motocicletta Ducati 999S da parte di un consumatore presso un rivenditore. A distanza di quasi due anni dall'acquisto, nel maggio 2007, si verificò la rottura della catena di trasmissione, causando gravi danni al motore del veicolo.

Un accertamento tecnico preventivo, disposto su iniziativa del consumatore, attribuì la rottura a un difetto costruttivo imputabile al produttore della catena. Il consumatore agì in giudizio invocando la garanzia normativa contro la società venditrice, che a sua volta chiamò in causa il produttore del motociclo (Ducati Motor Holding), il quale coinvolse ulteriormente sia il costruttore del pezzo difettoso sia la società produttrice della catena di trasmissione.

Il Tribunale di Perugia accolse parzialmente la domanda risarcitoria, condannando la venditrice al pagamento di circa cinquemilacinquecento euro, respingendo però le pretese in manleva avanzate dalla convenuta contro i produttori a monte della filiera, ritenendo carente la prova della riparazione o sostituzione della catena. La Corte d'Appello di Perugia confermò integralmente la decisione di primo grado. Contro tale pronuncia proposero ricorso per cassazione sia la società venditrice sia Ducati Motor Holding, contestando principalmente la dichiarata inutilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo nei confronti dei soggetti che non vi avevano partecipato.

Le ragioni giuridiche della decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ribaltando l'impostazione dei giudici di merito e affermando un principio di diritto di notevole rilevanza pratica: l'esercizio del diritto di regresso riconosciuto dall'articolo 131, comma 1, del Codice del Consumo al venditore finale nei confronti del produttore non è subordinato al previo adempimento della prestazione da parte del consumatore verso il venditore. Tale diritto opera autonomamente, con la conseguenza che anche l'azione di regresso del produttore verso altri soggetti della catena produttiva e distributiva rientra pienamente nell'operatività della medesima norma.

Il cuore della decisione riguarda tuttavia la questione dell'utilizzabilità processuale dell'accertamento tecnico preventivo. I Supremi giudici hanno chiarito che la relazione conclusiva di un ATP, quando ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, costituisce materiale probatorio regolarmente prodotto e quindi liberamente apprezzabile dal giudice. Tale documento può fondare validamente il convincimento decisorio e può essere utilizzato nei confronti di tutte le parti del processo, anche di quelle che non avevano partecipato alla fase preventiva di istruzione dell'accertamento tecnico.

La Suprema Corte ha richiamato consolidati precedenti giurisprudenziali, sottolineando che nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti. La relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo, essendo un documento ritualmente acquisito e sottoposto al contraddittorio, entra a far parte del materiale probatorio ed è quindi liberamente apprezzabile e utilizzabile per fondare il convincimento giurisdizionale nei confronti di tutte le parti del giudizio, incluse quelle che non parteciparono all'accertamento tecnico.

La Corte ha inoltre censurato l'errore metodologico commesso dai giudici di merito, che avevano ritenuto utilizzabili gli esiti dell'accertamento preventivo solo nei confronti delle parti che vi avevano partecipato, disconoscendo invece ogni efficacia probatoria nei confronti dei soggetti rimasti estranei. Tale impostazione ha condotto al contraddittorio risultato di valorizzare l'ATP contro alcuni convenuti e di negarne invece l'utilizzabilità nei confronti di altri, pur trovandosi tutti nella medesima posizione processuale e dovendo rispondere tutti dello stesso fatto dannoso accertato tecnicamente.

Di conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia tenendo conto del principio affermato e provvedendo anche sulla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pre-trial Technical Assessment in Cassation Proceedings:

When Pre-constituted Evidence Becomes Admissible

Against Non-participating Parties

Italian Supreme Court of Cassation, Civil Division II, Judgment of 7 January 2026, No. 342

Summary of the Facts

The case arose from the purchase, in June 2005, of a Ducati 999S motorcycle by a consumer from a retail dealer. Nearly two years after the acquisition, in May 2007, the transmission chain broke, causing severe damage to the vehicle's engine. A pre-trial technical assessment, ordered at the consumer's initiative, attributed the breakage to a manufacturing defect ascribable to the chain manufacturer. The consumer brought proceedings invoking statutory warranty protection against the selling company, which in turn impleaded the motorcycle manufacturer (Ducati Motor Holding), who subsequently joined both the defective component manufacturer and the transmission chain producer.

The Tribunal of Perugia partially granted the claim for damages, ordering the seller to pay approximately five thousand five hundred euros, whilst rejecting the defendant's indemnity claims against the upstream manufacturers, finding insufficient evidence of chain repair or replacement. The Court of Appeal of Perugia fully upheld the first-instance decision. Both the selling company and Ducati Motor Holding appealed to the Supreme Court, challenging principally the declared inadmissibility of the pre-trial technical assessment against parties who had not participated therein.

The Legal Grounds of the Decision

The Court of Cassation upheld the first ground of appeal, reversing the lower courts' approach and establishing a principle of considerable practical significance: the exercise of the right of recourse granted by Article 131, paragraph 1, of the Consumer Code to the final seller against the manufacturer is not subordinate to prior performance by the consumer towards the seller. Such right operates autonomously, with the consequence that the manufacturer's recourse action against other subjects within the production and distribution chain falls fully within the scope of the same provision.

The heart of the decision, however, concerns the question of procedural admissibility of the pre-trial technical assessment. The Supreme judges clarified that the final report of a pre-trial technical assessment, when duly acquired in cognisance proceedings, constitutes evidentiary material properly adduced and therefore freely assessable by the judge. Such documentation may validly found the decisional conviction and may be utilised against all parties to the proceedings, including those who had not participated in the preliminary phase of technical assessment.

The Supreme Court invoked well-established precedents, emphasising that within the current procedural system, grounded upon the principle of the judge's free evaluation of evidence, decisions may be founded even upon proofs not expressly contemplated by the code of procedure, provided they are suitable to furnish sufficient elements of judgment. The final report of the pre-trial technical assessment, being a document duly acquired and subjected to adversarial challenge, becomes part of the evidentiary material and is therefore freely assessable and utilisable to establish judicial conviction as against all parties to the proceedings, including those who did not participate in the technical assessment.

The Court further censured the methodological error committed by the lower courts, which had deemed the outcomes of the preliminary assessment utilisable only against parties who had participated therein, whilst denying probative efficacy against subjects who remained strangers thereto. Such approach led to the contradictory result of valorising the pre-trial technical assessment against certain defendants whilst denying its admissibility against others, notwithstanding that all occupied the same procedural position and were called to answer for the same technically-ascertained harmful event.

Consequently, the Court quashed the impugned judgment with remittal to the Court of Appeal of Perugia in different composition, which shall re-examine the controversy in light of the established principle and shall likewise provide for the liquidation of the costs of the legitimacy proceedings.



Scarica l'allegato
L'accertamento tecnico preventivo nel giudizio di cassazione: quando la prova precostituita diventa utilizzabile anche contro chi non vi ha partecipato