Pubblicazioni

La cura dei figli dall’infanzia all’adolescenza tra famiglia e lavoro

Decreti legislativi sui congedi parentali.

l quadro delle norme sui genitori,

dopo l’analisi, nel precedente articolo sull’argomento,

delle norme relative ai caregiver

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dopo il mio precedente articolo, pubblicato su questo sito  nel quale si riportavano, direttamente dal testo legislativo, alcune norme relative alla recente riforma regolata dal decreto 104/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1152, e dal decreto 105/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 entrambe dettate sull’equilibrio tra lavoro e vita famigliare, veniamo adesso al quadro delle norme relative ai genitori rispetto ai figli, dalla nascita all’età dell'adolescenza.

Dei recentissimi messaggi INPS, emessi a fini attuativi della normativa dei decreti, si è detto proprio nell'articolo sopra citato (presente su questo stesso sito), mentre in questo, dopo la doverosa precedenza alle situazioni di difficoltà per ragioni di salute dei membri della famiglia, si descriverà la normativa inerente alle figure parentali di riferimento nelle prime fasi della vita dei figli, sia quelle strettamente connesse alla nascita, sia quelle, successive, di radicale rilevanza, in quanto situate nell’età dell’adolescenza.

Visioniamo le più significative novità partendo dal congedo di paternità.

Il padre

Il lavoratore dipendente potrà astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabili a ore, comunque fruibili anche in via non continuativa), nel periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi alla nascita (negli stessi limiti temporali il congedo potrà essere fruito anche in ipotesi di morte perinatale del figlio). In caso di parto plurimo il congedo raddoppia il proprio limite massimo arrivando sino a venti giorni.

Le lavoratrici autonome

L'indennità giornaliera è prevista anche per i periodi anteriori ai due mesi prima del parto in caso di "gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, in base agli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3"del T.U.

Congedi parentali

Per la madre il congedo è previsto fino al dodicesimo anno (nella legislazione vigente sino al 13 agosto 2022 era previsto sino al sesto anno) di vita del bambino (o, in ipotesi, dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e consiste in un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore.

Per i padre, anche, il congedo è previsto sino al dodicesimo anno (e, anche qui, non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) ed anch’esso consiste in un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all'altro genitore;

Il genitore solo ha diritto ad undici mesi (non più dieci), che possono essere fruiti continuativamente o in modo frazionato, nove dei quali (non più sei come sino al 13 agosto 2022) sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

Le fonti normative consultabili per una conoscenza completa, sono i seguenti: Decreto legislativo 104 e 105 del 2022, nonché i messaggi INPS di agosto 2022 n. 3066 e 3096.

La riforma amplia le possibilità che erano già previste dalla normativa vigente con l’obiettivo di facilitare il dinamico equilibrio tra la vita lavorativa e le esigenze della famiglia, equilibrio che si stabilisce sia quando si ampliano gli spazi di presenza dei genitori sia quando si permette agli stessi di pianificare l’astensione dal lavoro in tempi e modi adattabili alle esigenze della vita di famiglia.

Lo avevano previsto le direttive UE nel 2019, oggi lo prevede anche la legge italiana.

La cura dei figli dall’infanzia all’adolescenza tra famiglia e lavoro