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Le condizioni della separazione e i giustificati motivi per rivederle

Quando (e come) è possibile, anche in sede di divorzio, ottenere,

in base a giustificato motivo e con nuovi mezzi di prova, la modifica delle regole della separazione.

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La recente riforma del processo civile ha radicalmente modificato, come già anticipato in un precedente contributo su questo stesso portale, la struttura del procedimento, i cui adempimenti essenziali si collocano adesso in una fase antecedente la prima udienza di trattazione che, nel caso del procedimento per separazione e divorzio, era, prima della riforma entrata in vigore lo scorso ventotto febbraio 2023, costituita dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, in seguito alla quale, solo in caso di mancato accordo tra le Parti, il procedimento sarebbe proseguito nella fase di trattazione in senso proprio.

Di questo si è già accennato nel contributo appena richiamato e si approfondirà nei prossimi.

In questa sede rileva invece considerare le situazioni nelle quali la separazione sia stata raggiunta con il regime normativo precedente e debba oggi procedersi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio con un procedimento che si svolgerà con le diverse norme introdotte dalla recente riforma.

Di particolare rilevanza a questo proposito, sopratutto per gli scenari che dischiude in termini di interessi oggetto di tutela nonché di strategia processuale, è l’art. 473-bis.29, dettato in tema di Modificabilità dei provvedimenti, laddove è previsto che «Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici».

Come è noto, in tema di diritto di famiglia esiste un principio di giudicato rebus sic stantibus, il che equivale a dire che la regola di cui all’art. 2909 del codice civile dettato in materia cosa giudicata, in base alla quale «L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa», si applica anche a tutti i provvedimenti di famiglia, tuttavia con il limite delle cosiddette “sopravvenienze”; laddove infatti siano intervenuti, tra le Stesse Parti ed in relazione al medesimo rapporto giuridico, significative modifiche rispetto alla situazione esistente al momento della decisione, una nuova regolamentazione potrà giustificarsi o, addirittura, rendersi necessaria, in tale ultimo senso riferendoci alle regole inerenti a diritti indisponibili, specialmente con riguardo a quelli inerenti ai figli minori di età.

Certamente non rileva il fatto di voler rivedere il consenso espresso in sede di separazione né l’esito eventualmente negativo della sperimentazione degli accordi raggiunti, specie laddove questo dipenda da una valutazione non adeguatamente ponderata all’epoca della separazione e che, in ambito di diritti disponibili, mantiene intatta la propria validità ed efficacia.

Nel precedente regime normativo, definitivamente abbandonato lo scorso ventotto febbraio 2023 che cosa poteva essere allora modificato nel transito dalla separazione al divorzio?

Nel sistema previgente (ed evidentemente ancora operante peri procedimenti pendenti ossia già instaurati al momento dell’entrata in vigore del D. lgs 149/2022) la regola applicabile era l’art. 710 cpc (oggi, appunto, abrogato) in base al quale «Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento».

Quindi nella vigenza di questa norma la possibilità di rivedere disposizioni regolanti diritti e doveri originati dalla separazione o dal divorzio, fossero essi concordati o disposti in base a provvedimento del Giudice, era legata, come detto, alla sopravvenienza di eventi modificativi sul piano delle circostanze su cui quegli accordi o quei provvedimenti si erano fondati.

Oggi la norma di cui all’articolo 473-bis.29 c.p.c. risponde alla legge delega 206 del 2021 laddove, all’articolo 1, comma 23, lett. che invitava il legislatore ad “introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati”. Il tutto con un rito, oggi finalmente unitario, (anche per i giudizi di modifica e revisione) nel quale, definitivamente abbandonato il vecchio rito camerale, il legislatore conferma che le statuizioni finali possono sempre essere oggetto di modifiche e revisioni. E in che modo?

Il presupposto per la modifica risulta costituito oggi dai «giustificati motivi», nei quali potrebbero, ad esempio, rientrare elementi di prova nuovi e diversi sulle condizioni patrimoniali dei coniugi, sulla loro solvibilità o, ancora, elementi suscettibili di una diversa ponderazione.

In altri termini, mentre con il previgente sistema normativo la valutazione in ordine alle ragioni di modifica dei provvedimenti era solo per così dire “diagnostica”, oggi la stessa si presta ad essere “prognostica”, ossia proiettata nel futuro al quale si aggancia mediante nuovi e diversi elementi di valutazione ovvero mediante mezzi di prova non utilizzati o non disponibili al momento del precedente provvedimento o accordo in sede di separazione e oggi invece disponibili in vista del divorzio oltre che tali da fornire un rappresentazione diversa della stessa vicenda tra le medesime Parti.

Il mantenimento del coniuge o del figlio maggiorenne potrebbero essersi rivelati non del congrui e ciò potrebbe risultare tali alla luce di diversi elementi probatori o differenti circostanze. Uno scenario decisamente nuovo e diverso sia per l'avente diritto che per l’obbligato.

Sarà certamente l’esperienza dell'applicazione della norma a fornire risposte in tal senso, nel declinarsi di una vera e propria casistica; per il momento sarà senz’altro opportuno, per tutti coloro i quali si accingono a procedere allo scioglimento o alla cessazione e degli effetti civili del matrimonio con il nuovo regime normativo, valutare attentamente anche con l’ausilio del proprio legale di fiducia, se vi siano ragioni che “giustificano” una revisione delle disposizioni adottate in sede di separazione.

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